Chi compra corre meno rischi, o almeno così dovrebbe essere. Per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) le legge stabilisce infatti che l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità Tale normativa è stata recepita ed integrata dal CODICE DEL CONSUMO. L’art. 128 del codice definisce l’ambito di applicazione della disciplina con un generico riferimento alla “vendita” che consente di ricomprendervi tutti i casi particolari di vendita, come quelle fuori dai locali commerciali, a distanza, nonché la vendita di cose generiche, di cose future, la vendita sottoposta a termine o condizione, la vendita su campione, con riserva di proprietà, la vendita rateale. L’unica condizione è che il trasferimento del bene avvenga a titolo oneroso. Alla vendita la legge equipara contratti di permuta, somministrazione, appalto, d’opera e tutti gli altri contratti “comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”. In sostanza l’ambito di applicazione della disciplina si estende a qualunque acquisto o richiesta di fornitura realizzata da un consumatore, e quindi dalla persona fisica che, agendo per scopi “privati”, si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o professionale per acquistare o richiedere beni mobili, siano essi nuovi od usati (art. 128, 3 comma, cod. cons.), preconfezionati o da produrre. In sintesi: il consumatore ha il diritto di essere garantito da eventuali anomalie del bene difettoso ENTRO DUE ANNI DALLA CONSEGNA. Il bene di consumo e l’usato I rimedi primari: sostituzione e riparazione del bene I termini di decadenza e prescrizione Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta, cioè il consumatore è concretamente in grado di averne percezione, entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 132 Cod. Cons.). L’onere di provare il difetto di conformità garanzia convenzionale ulteriore TALE NORMATIVA SI APPLICA ANCHE NEL PERIODO DI SALDI E PROMOZIONI |